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M P S

MATERIA PRIMA A SECONDA

Categoria: Rifiuti

Le materie prime secondarie

Le Materie Prime Secondarie (MPS) rimangono espressamente escluse dal regime dei rifiuti, sia che si tratti di quelle derivanti da attività di recupero individuate dagli appositi decreti (DM 5.2.1998, DM 161/2002, DM 269/2005) sia che si tratti di quelle individuate tramite procedure autorizzative ordinarie (art. 9 bis lett a) e b) della legge n. 210/2008)).

Escluse dal regime dei rifiuti anche le MPS che sono già tali senza necessità di trattamento (cd MPS all’origine, di cui alla Circolare 28 giugno 1999 n. 3402/V/MIN, cd Circolare Ronchi) fino all’ormai trascorso 25 giugno 2011 (cioè entro sei mesi dall’entrata in vigore del Dlgs n. 205/2010) .

Questo è in sintesi quanto prevede in materia di MPS il nuovo comma 3 dell’art. 184 ter, come novellato dall’art. 12 del Dlgs 205/2010), in attesa della pubblicazione di uno o più decreti sulla base di quanto stabilito dalla disciplina comunitaria in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, ovvero, in mancanza dei criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuti (comma 2 art. 184 ter).

A questo proposito non viene introdotta dal nuovo testo alcuna scadenza temporale, dipendendo essenzialmente la nuova decretazione da quanto verrà stabilito dalla disciplina in materia di “cessazione della qualificazione di rifiuto” (“end of waste” in inglese, meglio noto con la sigla “EOW”) che riprende i contenuti dell’art. 6 della Direttiva n. 98/2008.

Va aggiunto che anche il nuovo art. 214, riguardante le procedure semplificate (anch’esso modificato dall’art. 27 del Dlgs n. 205/2010), prevede che fino all’emanazione dei nuovi decreti relativamente alle attività di recupero continuino ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno 2002, n.161 (comma 4).

Questa disposizione va letta con il precedente comma 2 del nuovo art. 214, che prevede l’emanazione di decreti in materia di procedure semplificate e con la stessa rubrica dell’art. 214, “Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate”.

E’ quindi possibile arrivare ad una prima conclusione. I DDMM nazionali in materia di procedure semplificate potranno essere aggiornati sia per tener conto dei criteri comunitari in materia di EOW sia per adeguare più semplicemente le procedure semplificate in materia di recupero.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto è il caso di osservare che l’art. 24 della Direttiva 98/2008 prevede la possibilità di deroga dall’obbligo di autorizzazione per enti ed imprese per le operazioni di smaltimento dei propri rifiuti non pericolosi nei luoghi di produzione e per le operazioni di recupero dei rifiuti (sia propri che di terzi).

Ma vediamo cosa prevede l’art. 184 ter in materia di “cessazione della qualifica di rifiuto”.

EOW: le condizioni

E’ appena il caso di evidenziare che le MPS italiane, non sono altro che un sistema “ante litteram” di “end of waste”. Infatti, secondo le procedure in essere in Italia, un rifiuto sottoposto ad attività di recupero diventa una materia prima secondaria da utilizzare in una specifica attività industriale esclusa dal regime dei rifiuti.

La Direttiva Comunitaria prevede che vengano stabiliti appositi criteri che devono essere soddisfatti dai prodotti/materiali che originano da operazioni di recupero affinché gli stessi non rientrino più nella definizione di rifiuto; in particolare, la Direttiva prevede che tali criteri comunitari dovrebbero riguardare, “tra gli altri, almeno” gli aggregati (rifiuti edili), rifiuti in carta e in vetro, i metalli, i pneumatici e i rifiuti tessili (art. 6, comma 2). In questo momento sono in preparazione criteri per i metalli e i rifiuti in carta.

Secondo il comma 1 dell’art. 184 ter un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Con riferimento alla condizione n. 2 va già segnalata una prima pronuncia della Corte di Cassazione, Sez III penale, n. 24427/11 (udienza del 25.5.2011) la quale evidenzia che l’assenza di valore economico o il carattere irrisorio è certamente diverso dall’esistenza di una mercato o una domanda.

Secondo il successivo comma 2 l’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

E’ questa una indicazione che ritroviamo espressamente nella nuova Direttiva Rifiuti, non nell’articolato ma nel Considerando n. 22 (dedicato alla distinzione delle procedure riguardanti il sottoprodotto e l’EOW), nella parte finale del secondo trattino.

Si tratta, quindi, di una disposizione che va intesa nell’ottica del “favor” che la Direttiva prevede per facilitare il recupero e la cessazione della qualifica di rifiuto.

La sua futura attuazione non potrà prescindere da una semplicità di esecuzione sotto il profilo amministrativo, tale da promuoverne il più ampio utilizzo nelle filiere interessate, pur garantendo la tutela dell’ambiente.

Infine, per una migliore comprensione delle diverse fattispecie che riguardano la nozione di rifiuto, è importante considerare la definizione di “preparazione per il riutilizzo” contenuta dal nuovo art. 183, comma lett q) come innovato dall’art.10 del Dlgs n. 205.

Essa viene intesa come le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

Appare evidente che essa riguarda prodotti o componenti diventati rifiuti.

Tra l’altro essa trova applicazione nell’ambito del nuovo art. 181, comma 1 che riguarda gli obiettivi del 50% almeno in termini di peso e che riguardano la “preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti (….) provenienti dai nuclei domestici”.

Detta definizione non può leggersi che insieme a quella successiva della lettera r), sempre del nuovo art. 183, che riguarda il “riutilizzo”.

Questo viene inteso come qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

Se la “preparazione per il riutilizzo” riguarda un prodotto o un componente diventato un rifiuto, il riutilizzo concerne un prodotto o un componente che non è (più) un rifiuto.

MPS all’origine e l’influenza del sottoprodotto

Si è già scritto che sono escluse dal regime dei rifiuti anche le MPS che sono già tali senza necessità di trattamento (cd MPS all’origine, di cui alla Circolare 28 giugno 1999 n. 3402/V/MIN, cd Circolare Ronchi) fino al 25 giugno 2011 (cioè entro sei mesi dall’entrata in vigore del Dlgs n. 205/2010) .

Nel momento in cui la Circolare Ronchi non è stata più ufficialmente in vigore, molte MPS sono “transitate” nel regime del sottoprodotto (a cui si rinvia con la parte ad esso dedicata).

Vale soltanto la pena di tener presente la definizione (nuova anch’essa) di sottoprodotto come introdotto dall’art. 12 con un nuovo art. 184 bis.

Esso prevede che é un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana

Evidentemente refili, cascami ed altri materiali provenienti dal processo di produzione diventeranno sottoprodotti. In questo senso le Linee Guida in materia di definizione di definizione di rifiuto e di sottoprodotto contengono degli esempi significativi ed esemplificativi al tempo stesso (cfr. Comunicazione interpretativa in materia di rifiuti e di sottoprodotti (datata 21.2.2007 COM 2007/59)

Che cosa accadrà per quelle MPS che non ricadano perfettamente nella definizione di sottoprodotto?

Dovranno essere assoggettate ad uno corretto scrutinio rispetto alla definizione di rifiuto.

L’intenzione di destinare un materiale all’impiego diretto in un ciclo produttivo dovrà trovare espressione in fatti oggettivi. Dovranno, quindi, essere valutati tutti i comportamenti del detentore incompatibili con la destinazione di un bene alla sua funzione originaria o all’impiego diretto senza alcuna attività di recupero dei rifiuti.

In altri termini “tertium datur” ovvero la definizione di sottoprodotto (rispetto a quella di rifiuto) non “esaurisce” l’intera casistica di ciò che non è rifiuto.

Ciò sarebbe in contrasto con la stessa lettera della definizione di rifiuto prevista dalla Direttiva.


[1] L’art. 9-bis della legge n. 210/2008 recita:

“1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell’illecito abbandono di rifiuti e di evitare l’espandersi dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni dirette a superare, nell’immediato, le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti nell’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4:

a) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 181-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

b) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 195, comma 2, lettera s-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli accordi e i contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati prima della soppressione del comma 4 dell’articolo 181 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, operata dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste, anche in deroga alle disposizioni della Parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purché nel rispetto delle norme comunitarie.”

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